CONDIZIONI GENERALI Dl FORNITURA
ART.I OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale, da parte di Re Charge Energia (“Fornitore”), presso il Punto di Fornitura POD e/o PDR (“Sito”) del Cliente (“Cliente”).
1.2 Per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore concluderà i contratti obbligatori per i servizi di Trasmissione, Distribuzione nonché Dispacciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la Fornitura, anche secondo quanto richiesto dai Gestori di Rete competenti. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
1.3 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono, invece, del Distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura del Cas o dell’Energia Elettrica. Secondo l’art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giorni dall’allacciamento, deve consegnare al Fornitore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto (esclusi relativi allegati obbligatori) o copia della dichiarazione di rispondenza. ln mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall’avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura nel rispetto delle norme previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
1.4 L’ obbligo di consegna della documentazione, descritto nell’articolo 1.3 è previsto:
- Per la fornitura dell’Energia Elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore ma con interventi sui propri impianti;
- Per la fornitura di Gas Naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas.
ln tal caso, il termine entro il quale consegnare la documentazione inizia dall’esecuzione dei lavori richiesti. Scaduto tale termine, vi sarà la sospensione della fornitura con le modalità descritte nell’articolo 1.3.
1.5 Il Cliente che, nel caso descritto all’articolo 1.4 lettera b), non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né avverte il Fornitore della propria inadempienza, consentendogli di sospendere la fornitura, sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore e/o Distributore.
ART.2 PROPOSTA Dl CONTRATTO: ACCETTAZIONE, RIPENSAMENTO, DURATA, RISOLUZIONE AUTOMATICA
2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nella Proposta di Contratto (PdC), nelle Condizioni Tecnico Economiche (“CTE”) e nelle Condizioni Generali di Fornitura (“CCF”). Nei casi previsti nel PdC, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. Il Cliente, può esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare a Re Charge Energia compilando l’apposito modulo ò presente sul sito istituzionale nei termini sotto indicati, o mediante Raccomandata A.R. o inviando una e-mail a servizioclienti@re-charge.it, dovendo nell’ultimo caso comunque inviare la Raccomandata A.R. per conferma entro le 48 (quarantotto) ore successive. La Raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i suindicati termini. L’indirizzo per l’invio della comunicazione relativa al ripensamento è: Re Charge S.r.l. sede operativa c/o Dipogas S.r.l.-Via Bisceglie, 17 – 84044 Albanella (SA).
2.2 La data di effettiva attivazione della fornitura è soggetta alle tempistiche tecniche di volta in volta previste per il perfezionamento delle procedure di nuova attivazione, switch, switch con voltura, subentro. La/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate:
- all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività di Credit Check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza di (l) protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle Autorità o competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas, (Il) morosità relative ai diversi contratti intestati allo stesso cliente, stipulati anche con terzi. ln caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al cliente nel termine indicato, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.
Il Fornitore svolgerà l’attività di Credit Check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Inoltre, qualora vi fossero morosità o pregresse sul punto di fornitura, Re Charge Energia, a tutela del proprio credito, potrà effettuare, ulteriori verifiche anche consultando -ò database propri o pubblici. A seguito di queste verifiche, Re Charge Energia, potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo adeguata comunicazione al cliente.
- All’attivazione, da parte dei Distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente articolo 1.2, ai sensi della normativa vigente (art. 6.3 TIMOE e 8.2 del TIMO), Re Charge Energia. ha comunque facoltà di revocare la richiesta di switching sulla base delle seguenti informazioni:
- presenza di richieste di sospensione per morosità del Punto di Prelievo nel periodo ricompreso tra i dodici mesi precedenti la data di richiesta di cambio fornitore e la data di sua efficacia;
- se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo;
- il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- presenza di ulteriori richieste di cambio fornitore, di voltura, di voltura con cambio fornitore eseguite nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta di cambio fornitore eventualmente necessaria a dare efficacia al Contratto;
- le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso eseguite negli ultimi 72 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;
- le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 72 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso (solo per commodity gas),
- l’accessibilità o meno del punto di riconsegna (solo per commodity gas).
Sussistendo le suddette condizioni, qualora il venditore eserciti la facoltà di revoca, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
- Nel caso in cui viene attivata solo una delle forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al cliente ed il contratto riguarderà solo la fornitura attivata. ln tal caso il cliente potrà recedere come descritto nell’articolo 2.7
- ln caso di fornitura/e relativa/e a più siti, se le condizioni descritte nell’articolo 2.2 si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.
- Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, l’attivazione della fornitura/e rispetterà i termini per il recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore nonché i termini previsti per l’attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento (per la fornitura di energia elettrica). L’attivazione della fornitura per cambio fornitore (switch), salvo diversa esplicita richiesta del cliente finale, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto;
- Il Contratto è a tempo indeterminato.
Il presente Contratto può essere stipulato solo nel caso in cui non sia già in essere un contratto tra Re Charge Energia e il Cliente per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica presso il/i PdP indicati dal Cliente;
- ln qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere, in suo nome e conto, dal contratto in essere con Re Charge Energia. Il Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l’invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui vi sia una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l’esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.
Qualora ci sia un ritardo nell’attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Re Charge Energia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso.
- Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura per motivi diversi dal cambio del fornitore in qualsiasi momento e senza oneri inviandone comunicazione scritta al Fornitore così come descritto nel paragrafo 2.1.
ART.3 CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLA SOMMINISTRAZIONE
3.1 Le condizioni economiche di somministrazione per ciascuna fornitura, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell’Allegato Condizioni Tecnico Economiche (“CTE”).
3.2 Qualora si verifichino variazioni del quadro normativo o regolamentare applicabile al Contratto, ovvero in caso di mutamenti degli scenari economici tali da incidere sui costi di approvvigionamento del gas sui mercati all’ingrosso o laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, la commissione d’incasso, le periodicità di fatturazione, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni economiche del Contratto, ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti (indicate nelle CTE cui il Cliente ha aderito). Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso della comunicazione contenente la proposta di modifica delle condizioni economiche che si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da Re Charge Energia.
Si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Re Charge Energia per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.
Qualora il cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte, potrà recedere secondo le modalità previste nell’articolo 2.7 delle presenti “CCF”. ln tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del sito o in caso di ritardo nell’acquisizione dello stesso da parte del nuovo fornitore, al cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo. ln assenza di recesso, le nuove condizioni economiche, si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche (indicato nelle CTE cui il cliente ha aderito), il Fornitore non abbia comunicato alcuna variazione, le stesse si intenderanno prorogate fino a diversa comunicazione scritta da parte di Re Charge Energia, che avverrà in ogni caso comunicato nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.
3.3 Per la fornitura di Energia Elettrica al cliente verranno fatturati:
a) Spesa per la Materia Energia:
- Il prezzo della componente energia ed un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle “CTE”.
- dispacciamento sulla base dei valori indicati nelle delibere ARERA n 777/06 e n 707/09/ARG/elt e 497/2020/R/eel e s.m.i.; sulla base della tensione del sito, questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di Distribuzione, in base alla Delibera dell’ARERA n 707/09/ARG/elt e s.m.i.,•
- componente di dispacciamento (DISPbt) secondo quanto indicato nella delibera ARERA n 497/2020/R/eel e s.m.i.
- componente di Sbilanciamento funzionale alla compensazione tra la differenza tra programmazione e reale immissione in rete dei quantitativi di energia elettrica, stabilito in base alle CTE sottoscritte;
- Spesa per Trasporto e Gestione del Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA 568/2079/R/eel e s.m.i. ò – 923/2077/R.com e s.m.i.,•
- Per le sole forniture dei siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (conguaglio compensativo) uguale a quanto stabilito dall’allegato A della delibera ARERA n 107/09/ARG/elt e s.m.i. e solo per i casi previsti dall’articolo 33;
- Eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di Energia Elettrica, secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2077/R.com e s.m.i. Per la fornitura di GAS al cliente verranno fatturati:
- Spesa per il gas naturale:
- – il prezzo della componente materia prima gas e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nella CTE. – il corrispettivo GRAD a copertura dei costi sostenuti per sostituire gradualmente i vecchi contratti di acquisto del GAS all’ingrosso con contratti adeguati al nuovo metodo di calcolo secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- il corrispettivo CPR per finanziare un meccanismo introdotto con la riforma del metodo di calcolo del prezzo del gas, per incentivare le imprese di vendita e rinegoziare vecchi contratti di acquisto di gas all’ingrosso sul lungo periodo con contratti a breve periodo, secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- componente di Sbilanciamento funzionale alla compensazione tra la differenza tra programmazione e reale immissione in rete dei quantitativi di gas naturale, stabilito in base alle CTE sottoscritte;
f) Spesa per trasporto e Gestione del Contatore e Spesa per Oneri di Sistema:
– I corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema, secondo quanto indicato nelle delibere ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. – 570/2019/R/gas e s.m.i.,•
g) Eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di Gas, secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2017/R.com e s.m.i.
3.4 Saranno previsti a carico del Cliente eventuali importi come descritti agli articoli 4 (costi di connessione), art. 8 e art. 9 (morosità), 12 (cessione azienda).
3.5 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all’uso di uno o più siti, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel contratto firmato, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto indicato dalla Società di Distribuzione.
ln caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al cliente maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati relativi alla potenza impegnata e alla tensione di fornitura, che risultano dalla Società di Distribuzione sono diversi da quelli comunicati dal Cliente in fase di stipula del Contratto, Re Charge Energia si riserva di utilizzare i dati della Società di Distribuzione.
ART.4 GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ Dl COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE
4.1 Energia Elettrica: Le richieste di prestazioni e servizi che riguardano la connessione dei siti alla rete elettrica, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n 333/07 e la delibera ARERA ARC/ELT n 198/11 e s.m.i. dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Re Charge Energia contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.) in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni), il Cliente riconoscerà a Re Charge Energia per ogni richiesta al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 della Delibera n. 301/12/R/EEL dell’ARERA e s.m.i. 4.2 Gas: Il Cliente per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore riconoscerà a Re Charge Energia per ogni richiesta al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 della Delibera n. 301/12/R/EEL dell’ARERA e s.m.i.
Sia per la fornitura di Energia Elettrica che per la fornitura di Gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente, Il Cliente riconoscerà al fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali nella misura indicata nelle Condizioni Tecniche Economiche (CTE). Eventuali variazioni saranno comunicate, secondo quanto previsto dal presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.
4.3 Per la fornitura di Energia Elettrica e Gas, Re Charge Energia applicherà al Cliente quanto segue: – Contributo in quota fissa applicato dal Distributore Locale;
– Contributo in quota fissa pari a 25,00 Euro (venticinque/OO) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle richieste.
4.4 Il Cliente dichiara, inoltre, di essere consapevole che gli sarà addebitato ogni onere o costo connesso alla variazione delle informazioni
di anagrafica presenti sul SII che si rendesse necessaria, senza possibilità di sollevare alcuna eccezione in merito nei confronti di Re Charge Energia.
ART.5 RILEVAZIONI DEI CONSUMI
5.1 Energia Elettrica: Al fine di determinare i consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. ln mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione sarà calcolata, determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore, oppure, in alternativa e in deroga all’art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. ln ogni caso, in deroga all’art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell’intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all’intero periodo.
5.2 GAS: I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, dell’Allegato alla Delibera 570/2019/R/gas e s.m.i. dell’ARERA. La fatturazione dei corrispettivi per il gas naturale fornito avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l’emissione della bolletta, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.
Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l’accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura. Il Cliente si impegna, inoltre, a comunicare a Re Charge Energia l’autolettura del Contatore Cas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione ed anche in caso pervenga richiesta di voltura dell’utenza.
5.3 Autolettura – Delibera 100/2016/R/com: Il Cliente che abbia una fornitura elettrica in bassa tensione, dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che ha una fornitura di CAS con consumi inferiori a 200.000 smc/anno, dotata di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l’autolettura ad un nostro operatore tramite il servizio clienti o altre modalità previste. Il Cliente può comunicare l’autolettura: – fino a 5 giorni lavorativi prima 0 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
– fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch contattando il Fornitore uscente; – fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch contattando il Fornitore entrante; ln ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente, se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l’ultima fattura. Se la data dell’autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.
5.4 Il Distributore è responsabile dell’attività di misura dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale.
5.5 La delibera ARERA del 04/08/2016 n o 463/2016/R.COM e s.m.i, prevede nello specifico:
Art. 5- Ordine di utilizzo dei dati di misura:
“5.1 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:
- dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione;
- autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 16 del TIVC e dall’Articolo 15 del TIME;
- dati di misura stimati.
5.1bis Il venditore del servizio di tutela della vulnerabilità, nel caso sia disponibile un dato di misura effettivo o un’autolettura di cui al comma o 5.1, lettere a) e b), riferiti a data successiva all’ultimo giorno dell’ultimo mese oggetto di fatturazione, è tenuto a contabilizzare nella bolletta sintetica di periodo solo consumi sino all’ultimo giorno dell’ultimo mese oggetto di fatturazione, utilizzando allo scopo la lettura ricondotta riferita all’ultimo giorno dell’ultimo mese oggetto di fatturazione, determinata in base ai dati di misura effettivi o all’autolettura disponibili. 5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall’impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima.
o 5.3 Il venditore sul mercato libero può, ai sensi del comma 3.2 e con le modalità di cui al comma 3.3, stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi.”
Art. 6 – Criteri per la contabilizzazione di consumi:
6.4 Il venditore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione, comprese le autoletture.
5.6 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.
ART.6 APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI
6.1 Cli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di Distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Re Charge Energia potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno, Il Cliente dovrà comunicare a Re Charge Energia le proprie intenzioni. ln tal caso, Re Charge Energia comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del contratto di fornitura. ln questo secondo caso, se necessario, le parti stipuleranno un nuovo contratto. Re Charge Energia non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore Locale e guasti del Misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore.
6.2 Il contatore può essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni del Distributore competente e solo per mezzo dei loro incaricati. Nel caso in cui il contatore sia tolto/sostituito, sarà redatto un verbale con le indicazioni della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse.
6.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di Distribuzione; per farlo può accedere agli stessi impianti anche se ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al cliente, salvo nel caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. ln base a quanto indicato dal Distributore, Re Charge Energia potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore ed al calcolo del relativo conguaglio.
6.4 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore attraverso apposito modulo presente sul sito di Re Charge Energia.
6.5 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l’esito di tale verifica gli verrà comunicato per iscritto ai recapiti indicati in fase di stipula del Contratto.
6.6 A valle della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell’energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero confermare il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico ma a carico del Distributore competente e, se erroneamente fatturate, saranno rimborsate Se, invece, la verifica dovesse conferma l’esattezza della misura, Re Charge Energia addebiterà in fattura al Cliente le relative spese sostenute. Il Distributore competente, nel caso in cui all’esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 200/99 e s.m.i., per l’energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas e s.m.i., per il gas naturale. Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando ed accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.
ART.7 FATTURAZIONE
7.1 1 consumi rilevati, come sopra definito, saranno utilizzati ai fini della fatturazione; in particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Se non diversamente specificato, la fatturazione dei corrispettivi è eseguita con periodicità almeno bimestrale per i clienti del settore elettrico domestici e per quelli non domestici e con potenza disponibile fino a 16,5 kW e per i clienti del settore del gas naturale con consumo fino a 5.000 Smc/anno. Almeno mensile per i clienti di energia elettrica non domestici e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e per i punti di riconsegna del settore del gas naturale con consumo superiore a 5.000 Smc/anno. ln particolare, per interventi sui sistemi informativi o a seguito di aggiornamenti del gruppo/calendario di fatturazione, il Fornitore potrà cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive. Il Fornitore si riserva, inoltre, la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione, in occasione delle prime due fatture emesse a partire dall’inizio dell’erogazione del servizio.
7.2 La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il documento, contenente la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica, verrà comunque inviato in modalità elettronica ai recapiti di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. ln questo caso, Re Charge Energia non addebiterà alcun costo di spedizione.
7.3 Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza alla vigente regolazione. 7.4 Il dettaglio delle voci presenti in fattura, è disponibile nell’Area Clienti accessibile gratuitamente dal sito www.re-charge.it oppure, su richiesta del Cliente, presso i Point presenti sul territorio o contattando il servizio clienti tramite i canali messi a disposizione.
ART.8 PAGAMENTI, INTERESSI Dl MORA, RATEIZZAZIONI, MANCATO PAGAMENTO
8.1 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 (quindici) giorni a partire dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (SDD), presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie ed i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL oppure on line attraverso PayPal o carta di credito purché emessa in Italia, oppure tramite bonifico se specificato nella CTE, oppure presso i nostri Point abilitati in contanti/POS.
8.2 L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è fissata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’ARERA. È possibile richiedere la rateizzazione nei seguenti casi:
- Per la Fornitura energia elettrica la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati, o la bolletta contiene i ricalcoli, o la bolletta è emessa successivamente alla sospensione della ordinaria periodicità di fatturazione e il cui importo sia superiore al 250% dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi.
- Per la Fornitura gas la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati, o la bolletta contiene i ricalcoli, o la bolletta è emessa successivamente alla sospensione della ordinaria periodicità di fatturazione, e il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi. Fornitura energia elettrica e gas:
- La prima bolletta emessa successivamente all’attivazione della fornitura, qualora sia basata su dati di misura superiori al 250% rispetto all’autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;
- La bolletta contenga consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente; o c) Laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dall’Articolo 4 del TIF, in ogni caso la rateizzazione deve:
- riguardare somme superiori a 150 €
- le rate, non cumulabili, hanno una periodicità mensile salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; – avvenire entro 15 giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
- Il pagamento delle fatture non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione. Il Cliente non può effettuare compensazioni con eventuali crediti verso il Fornitore relativi ad altri contratti.
- Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni altro onere fiscale comunque inerente alla fornitura (salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto sottoscritto tra le parti a carico del Fornitore);
- ln caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell’importo riportato nella nota di credito;
Il rimborso avverrà tramite bonifico su conto corrente, comunicando l’IBAN di un conto intestato o cointestato all’intestatario dell’utenza, o mediante vaglia postale previa compilazione e invio dell’apposito modulo di richiesta di rimborso presente nella sezione modulistica del sito di Re Charge Energia. Il rimborso verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
ART. 9 INTERESSI Dl MORA
ln caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TU R) aumentato di 8 (otto) punti percentuali, salva la diversa indicazione riportata in fattura.
ART. 10 AZIONI IN CASO Dl MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO
10.1 Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza di una o più fatture e/o piano di rateizzazione non rispettato, relative alle forniture di energia elettrica e/o gas, Re Charge Energia potrà costituire in mora il Cliente con diffida legale inviata con Raccomandata, ai sensi del TIMOE, decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicata nei documenti di fatturazione, evidenziando un termine cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione morosità. Decorso il termine previsto per il pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. ln ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l’esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi. La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all’art. 23 del TIMOE.
La fornitura gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento.
10.2 ln caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del Punto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell’ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
10.3 ln seguito alla comunicazione di costituzione in mora, il cui ristoro è pari ad €.15,00 interamente a carico del cliente, questi potrà comunicare a
Re Charge S.r.l. l’eventuale avvenuto pagamento, mediante invio di copia della ricevuta del versamento effettuato ai recapiti indicati nella comunicazione di sollecito.
10.4 ln tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Tutti i costi dell’intervento tecnico di sospensione e/o riattivazione della fornitura effettuato dal Distributore Locale comprenderanno i seguenti costi:
- Contributo in quota fissa applicato dal Distributore Locale;
- Contributo in quota fissa pari a 25,00 Euro (venticinque/OO) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle richieste per la sola prestazione SMI – Sospensione per morosità;
- Contributo in quota fissa pari a 25,00 Euro (venticinque/OO) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle richieste per la sola prestazione ROI – Riattivazione/Ripristino della fornitura in seguito a sospensione per morosità.
- Nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza di cui ai precedenti art. 10.1 avvenga in assenza dell’invio della costituzione in mora, Re Charge Energia corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari a 30 (trenta) euro.
- Nei casi di mancato buon fine dell’Addebito Diretto SEPA (SDD) per qualsivoglia ragione, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della Banca, non correttezza dei dati, Il Cliente si impegna a disporre il pagamento attraverso bonifico bancario e/o secondo quanto di volta in volta indicato da Re Charge Energia. ln assenza di pagamento, il Fornitore addebiterà in fattura al Cliente un corrispettivo pari a 10,00 euro (dieci/OO) a titolo di spese sdd insoluto e gestione del credito.
- Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l’obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a Re Charge Energia ai sensi del Contratto.
- Oneri gestione morosità
Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura, gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed operativa della posizione di insolvenza. Tali oneri sono calcolati sulla base dei seguenti indicatori:
- totale importo insoluto a carico del Cliente finale;
- numero fatture insolute a carico del Cliente finale;
- Media ponderata tra la media dei giorni di ritardo delle singole fatture in riferimento al numero totale di fatture emesse;
- valutazione interna effettuata dall’ufficio crediti (Re Charge Energia, a tutela del proprio credito, potrà effettuare, ulteriori verifiche anche consultando database propri o pubblici);
- Rapporto tra il numero di comunicazioni di costituzione in mora inviate al Cliente finale ed il numero totale di fatture emesse;
- credit check effettuato sui dati fiscali dell’intestatario della fornitura.
Dalla somma dei pesi attributi ai parametri precedentemente indicati, è derivato un cluster identificativo dello stato creditorio del Cliente. Per tutti i clienti che rientreranno nel cluster di morosità (E-F) verranno applicati gli oneri di gestione morosità, per ogni punto di fornitura, nelle seguenti modalità:
- un corrispettivo in quota fissa e un corrispettivo in percentuale calcolato sull’importo insoluto maturato alla data dell’analisi, la cui somma sarà addebitata in fattura come “Oneri Gestione Morosità”.
- 10.9 Nel caso in cui persista la condizione di morosità da parte del Cliente finale, Re Charge Energia si riserva la facoltà di variare la periodicità di fatturazione da bimestrale a mensile, anche in caso di richiesta di variazione modalità di pagamento da automatica (addebito diretto su conto corrente) a non automatica che pervenga dal Cliente finale.
ART.II STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE
Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura di addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (procedura SDD), il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell’art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa e/o successive, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna Fornitura.
Per la fornitura di energia elettrica l’importo del deposito cauzionale applicato è:
- 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, mentre per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata;
- 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale è indicata come “usi diversi” con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo.
Per la fornitura di gas verranno applicati gli importi indicati nella tabella che segue, che corrispondono a quanto previsto nell’ Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R.com – così come modificato ed integrato con la deliberazione 378/2023/R/gas.
TABELLA N.S DEPOSITO CAUZIONALE (COMMA 12.2, LETTERA B)
| Consumo annuo (Smc/annuo) | |||||
| «500 | fino a 1.500 | fino a 2.500 | fino a 5.000 | >5.000 | |
| Livello deposito cauzionale (euro) | 30,00 | 90,00 | 150,00 | 300,00 | valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuite al cliente al netto imposte |
Tali corrispettivi sono soggetti alle variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente. Per le forniture gas l’importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, anche per un solo anno, in una misura che supera in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art 17.1-b, attualmente pari al 20%. Per la fornitura elettrica l’importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza; in tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare.
Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo e in caso di variazione della modalità di pagamento diversa dalla SDD. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà sempre richiedere al Cliente integrazioni del deposito cauzionale già versato, sulla base del credit check effettuato in corso di esecuzione del Contratto. Se durante la Fornitura l’importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. ln ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti o della rivalutazione creditizia relativa ad altri contratti di Fornitura in essere tra I Fornitore ed il Cliente.
ART.12 CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO Dl AZIENDA
ln caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente (sia acquirente, affittuario o usufruttuario) indipendentemente dell’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli eventuali debiti risultanti al Fornitore, inerenti al contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda.
ART.13 FORZA MAGGIORE
La Fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.
Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Re Charge Energia l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell’energia elettrica e/o del gas quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas e/o energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
Re Charge Energia non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell’inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.
Re Charge Energia non risponde, quindi, dei danni subiti dal Cliente derivanti dai suddetti problemi tecnici.
Re Charge Energia si impegna, comunque, a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante l’espletamento del Contratto.
ART.14 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI
14.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:
- Servizio Clienti numero verde 800 17 89 89;
- Via Web sul sito www.re-charge.it;
- Per Posta scrivendo a Re Charge S.r.l. sede operativa c/o Dipogas S.r.l. Via Bisceglie, 17 84044-Albanella (SA), utilizzando il Modulo scaricabile per l’inoltro di reclami.
Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.
Le comunicazioni relative alla fornitura e le variazioni contrattuali potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione e a mezzo email/PEC o, in mancanza, tramite Posta. A tal fine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l’aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.
14.2 Eventuali reclami potranno essere inoltrati a Re Charge Energia compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.re-charge.it tramite i seguenti canali:
- PEC a: rechargesrl@pec.it
- E-mail a: assistenza.clienti@re-charge.it
Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime:
- il nome ed il cognome;
- l’indirizzo di fornitura;
- l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; – il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
- il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; – una breve descrizione dei fatti contestati.
Re Charge Energia si impegna a rispondere per iscritto con risposta motivata a ciascun reclamo, nel rispetto degli standard di qualità generali e specifici fissati dalla Del. 413/2016/R.com e ss.mm.ii. Il reclamo inviato dal Cliente sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore di zona al fine di ottenere una risposta esaustiva.
ART.15 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia e/o esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente.
ART.16 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE Dl RE CHARGE ENERGIA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d’ora il suo consenso alla cessione da parte di Re Charge Energia della propria posizione contrattuale ad altra società terza o a società da essa controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. ln caso di cessione di ramo d’azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente ad esclusione del Cliente Consumatore o condominio, che concerna uno o più PDR/POD del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Re Charge Energia per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Re Charge Energia dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. ln ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Re Charge Energia dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PDR/POD previsti nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.
ART.17 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE – BENI IN COMODATO
Il Cliente, nel riconoscere che il bene oggetto di comodato è di esclusiva proprietà del Fornitore, dichiara di aver preso preventiva visione del bene in questione, di averne valutato attentamente le caratteristiche tecniche e le condizioni di comodato, dichiarando che lo stesso si presenta nuovo ed in ottime condizioni generali, privo di vizi o difetto alcuno, ritenendo pertanto lo stesso idoneo all’uso cui è destinato, oltre che conforme al presente Contratto. Il Cliente per tutta la durata del contratto è altresì unico responsabile della custodia del bene in comodato, dell’eventuale perdita o furto, di eventuali danni provocati a sé, a cose e/o a terzi durante l’uso proprio o improprio dello stesso, manlevando e garantendo espressamente il Fornitore da ogni eventuale responsabilità in merito e rimanendo espressamente obbligato a corrispondere al Fornitore, nelle ipotesi di danneggiamento, perdita o distruzione del bene per qualunque causa occorsa i costi previsti per la riparazione o riacquisto dello stesso.
ART.18 PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI Dl RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:
– La procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Tale procedura è gratuita.
La procedura di Mediazione civile presso gli organismi di mediazione iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiamo aderito alla convenzione sottoscritta dell’Autorità con Unionca mere.
Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest’ultimo oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.
Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopracitate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.
MODALITÀ PER RISPEDIRE IL MODULO
PEC: rechargesrl@pec.it
EMAIL: servizioclienti@re-charge.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali saranno trattati dalla Re Charge S.r.l., nella qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa (CDPQ 2016/679) per la sola finalità per la quale sono raccolti. L’informativa al trattamento dei dati completa è consultabile alla pagina web https://www.re-charge.energy/privacy-policy/

